Disastro ferroviario Bari-Nord: ammessa la costituzione di parte civile contro la Ferrotramviaria S.p.a.
Innovativa decisione del Tribunale di Trani che farà discutere
mercoledì 8 maggio 2019
All'udienza di ieri, 7 maggio, del processo relativo al disastro ferroviario del 12 luglio 2016 sulla tratta Corato-Andria della Bari-Nord, con ordinanza del Tribunale penale di Trani in composizione collegiale (pres. dott. ssa Giulia Pavese, giudici dott.sse Paola Angela De Santis e Filomena Sara De Rosa) è stata accolta l'istanza formulata dal difensore dell'A.C.U. Onlus -Associazione Consumatori ed Utenti- il prof. avv. Giuseppe Losappio (del foro di Trani) di estendere la costituzione di parte civile anche nei confronti della Società Ferrotramviaria S.P.A imputata ai sensi del d.lgs. 231/2001.
Si tratta di una decisione pressoché inedita e comunque molto innovativa che ribalta un indirizzo giurisprudenziale ribadito dalla Cassazione, dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia Europea.
La questione presenta un elevato grado di complessità, ma in estrema sintesi il Tribunale ha ritenuto che l'assenza di un esplicito riferimento alla persona offesa e alla parte civile nel testo del d.lgs. 231/2001 non è affatto sintomatica della volontà del legislatore di escludere l'ammissibilità della costituzione del soggetto danneggiato nei confronti dell'ente. Prevale la disposizione dell'art. del d.lgs. 231/2001 secondo «per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi si osservano [...] in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271», ivi comprese le regole relative alla costituzione di parte civile.
Si tratta di una decisione pressoché inedita e comunque molto innovativa che ribalta un indirizzo giurisprudenziale ribadito dalla Cassazione, dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia Europea.
La questione presenta un elevato grado di complessità, ma in estrema sintesi il Tribunale ha ritenuto che l'assenza di un esplicito riferimento alla persona offesa e alla parte civile nel testo del d.lgs. 231/2001 non è affatto sintomatica della volontà del legislatore di escludere l'ammissibilità della costituzione del soggetto danneggiato nei confronti dell'ente. Prevale la disposizione dell'art. del d.lgs. 231/2001 secondo «per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi si osservano [...] in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271», ivi comprese le regole relative alla costituzione di parte civile.