Gestione patrimonio immobiliare e demanio pubblico: le opposizioni di Terlizzi presentano mozione

Otto Consiglieri chiedono trasparenza alla Giunta e di riferire bimestralmente nella massima assise cittadina

martedì 4 maggio 2021
Riceviamo e pubblichiamo il testo di una mozione presentata da otto Consiglieri e Consigliere di opposizione, avente ad oggetto la "Gestione del patrimonio immobiliare e del demanio comunali".

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- secondo quanto appreso dalla recente lettura di provvedimenti pubblicati sull'Albo Pretorio di competenza, il Comune di Terlizzi, per il tramite del suo Dirigente, con D.D. n. 1091 del 29.12.2017, con trattativa privata, ha affidato la conduzione di un fondo rustico di proprietà comunale sito in agro di Terlizzi alla Contrada Traccia Cardellina, in Catasto al foglio n. 29 p.lla 72 di Ha 1.33.79, attraverso il ricorso al comodato d'uso, per anni cinque con decorrenza dalla data dell'08.03.2018, in cambio del corrispettivo mensile di € 50,00, ad un istante privato che ne aveva fatto richiesta in data 11.05.2017, con propria nota registrata al prot. dell'Ente con il n. 10520.
All'uopo, fu stipulato un contratto in forma di scrittura privata, rep. scritt. priv. n. 2027 del 08.03.2018, che impegnava il comodatario a fare in modo che sulla proprietà concessa in uso, non potessero insorgere diritti di terzi, variazioni delle servitù attive o passive, sconfinamenti e quant'altro potesse ingenerare variazioni della cosa concessa in affitto;
- il comodatario, altresì, dichiarava di conoscere il terreno e di ritenerlo idoneo alle coltivazioni che avrebbe intesoeffettuare;
- lo stesso contratto poneva espresso divieto al comodatario di apportare qualsivoglia modifica o eseguire miglioramenti fondiari, addizioni o trasformazioni dell'attuale sistema di coltivazione del fondo salvo consenso preventivo del comodante, da rilasciarsi per iscritto a pena di nullità;
- tale fondo rustico ricade nel contesto delle "zone gravate da usi civici validate" dal P.P.T.R. regionale, approvato con DGR 176 del 16/02/2015 e, al suo interno,
- nel predetto fondo rustico, il Comune di Terlizzi avevaprovveduto a piantumare alberi di ulivo in sostituzione degli esemplari espiantati in occasione della realizzazione di opere pubbliche;
- che l'affidamento in parola è avvenuto, senza alcunprocedimento ad evidenza pubblica e senza escludere l'esistenza di eventuali altri interessi;
- il Comune di Terlizzi, per il tramite del suo Dirigente, con D.D. n. 585 del 02.09.2020, ha modificato l'art.6 del contratto rep. scritt. priv. n. 2027 dell'08.03.2018, riformulandolo come di seguito: "Il comodato avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto originario (08.03.2018) per anni dieci". Ciò, in accoglimento parziale di istanza del comodatario registrata al protocollo dell'Ente con il n. 22 in data 02.01.2020
- detta istanza evidenziava ingenti spese sostenute per la rimozione di rifiuti e le conseguenti bonifiche poste in essere,oltre alla necessità di dover affrontare ulteriori esborsi, ondeporre in essere la pratica c. d. del fuori suolo, procedendo allivellamento del terreno e alla posa in opera di tappeto dicoltivazione;
- anche l'estensione a dieci anni dalla data di stipula del contratto originario (08.03.2018) dell'affidamento della conduzione, tramite la modifica all'art.6 del contratto rep. scritt. priv. n. 2027, del fondo rustico è avvenuta in assenza di gara;
- sul fondo rustico in argomento, sito in agro di Terlizzi alla Contrada Traccia Cardellina in catasto al foglio n. 29 p.lla 72 di Ha 1.33.79, sono state eseguiti lavori di costruzione di opere edili, apparentemente assimilabili a serre, che sembrano incompatibili con la destinazione urbanistica del bene e con la natura pubblicistica del provvedimento di affidamento in comodato d'uso e che fanno riferimento alla Pratica Edilizia CEL n.6/2021 registrata il 29/03/2021 con n. 7328 del protocollo generale;
- in data 14.04.2021, il Dirigente Settore II Servizi Tecnici ha emanato l'Ordinanza n.02/2021, assunta al protocollo generale con il n. 8432, disponendo la sospensione immediata dei lavori consistenti nella installazione di serre mobili stagionali e di vasca metallica per recupero acque all'interno del suolo sito alla C.da Traccia Cardellina, in Catasto al foglio n. 29, particella n.72, con effetto dalla data di notifica del citato atto, con riserva dei provvedimenti definitivi da adottarsi successivamente, secondo legge;
- detta Ordinanza n.2/2021 è stata notificata al comodatario e al progettista in data 14.04.2021;
- la stessa è stata, inoltre, trasmessa, in pari data, al Segretario Generale, per gli adempimenti previsti dall'articolo 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, e al Comando della P. M., in ordine alla verifica della ottemperanza a quanto ordinato;
- tuttavia, ogni ritardo rispetto alle determinazioni definitive, espone l'Amministrazione Comunale al rischio di ulteriori violazioni, incluse quelle relative ad eventuali inadempienze a quanto stabilito nella ridetta ordinanza, con l'aggravio che ciò generi i presupposti per contenziosi, con conseguente ulteriore ripercussioni patrimoniali sui bilanci dell'Ente e danno erariale.
VERIFICATO CHE:
- il vigente regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare non disciplina fattispecie concernenti la concessione di diritti personali di godimento sugli immobili;
- in assenza di regolamentazione, la competenza sulla concessione di diritti personali di godimento sugli immobili di proprietà comunale non spetta al Dirigente, bensì alla Giunta Comunale.

ACCLARATO CHE:
- quanto premesso appalesa l'urgenza di intervenire per richiamare l'attività della Amministrazione Comunale al rispetto dei principi dell'evidenza pubblica nella concessione di un bene pubblico in uso o in comodato, poichél'assegnazione diretta della gestione non è coerente con i principi dell'ordinamento giuridico, anche quando non siano presenti richieste di utilizzo del bene;
- l'evidenza pubblica è lo strumento giuridico per l'assegnazione dei beni e la pubblicità costituisce l'offerta al pubblico per la presentazione di proposte, avendo lo scopo di sollecitare il privato eventualmente silente;
- i beni pubblici vanno concessi attraverso una procedura aperta, comparativa, trasparente mediante un interpello del mercato, trattandosi sempre di una risorsa che appartiene alla Comunità e che la Pubblica Amministrazione è chiamata, appunto, ad amministrare nell'interesse pubblico, di tutti;
- l'art. 12, comma 1 della Legge n. 241/1990 stabilisce che: «…l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;
- è evidente come la norma intenda rendere manifesto il processo di individuazione dei beneficiari, senza possibilità di interferenze e condotte arbitrarie, con l'esercizio di una discrezionalità tecnica fondata su regole certe e predefinite, a garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa e dei principi di eguaglianza sostanziale di tutti i cittadini e le forme sociali di fronte alla legge (ex art. 97 e 3 Cost.);
- è, se possibile, persino più stringente, la delibera ANAC n. 32/2016, laddove precisa che: «l'attribuzione di vantaggi economici, sebbene non regolata dal Codice dei contratti, è sottoposta comunque a regole di trasparenza e imparzialità; pertanto deve essere preceduta da adeguate forme di pubblicità e avvenire in esito a procedure competitive».
- la violazione delle regole procedimentali, l'assenza di pubblicità di sorta dell'iniziativa, il difetto di previa attività istruttoria di verifica della legittimazione del singolo richiedente, l'omessa valutazione della rilevanza sociale dell'intervento, la mancata disamina di altre analoghe richieste di compartecipazione pervenute all'Amministrazione costituiscono profili di violazione delle regole di condotta, che rientrano comunemente nella disciplina regolamentare attinente all'erogazione dei contributi, disposta dall'art. 12 della legge sul procedimento amministrativo, strumentale ad ogni assegnazione di un'utilità, alias bene pubblico;
- l'affidamento o concessione o comodato di terreni di proprietà pubblica, ovvero di concessione in comodato gratuito e a tempo indeterminato di terreni comunali, senza evidenza pubblica, viola i principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e dei principi generali in materia di contratti pubblici che richiedono lo svolgimento di procedure di selezione del contraente, al fine di garantire la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento, in una dimensione che può parametrarsi a riferimento per tutte le procedure pubbliche o di rilievo pubblico;
- la presenza di usi civici sul menzionato fondo rustico dato in comodato d'uso consente di qualificare le medesime come «demanio comunale» o come «patrimonio indisponibile», rafforzando gli obblighi di concessione mediante gara;
- i beni demaniali e quelli appartenenti al patrimonio indisponibile, infatti, sono caratterizzati da un nesso inscindibile con la finalità pubblica;
- l'istruttoria, condotta preliminarmente alla concessione, ha segnato inesorabilmente lo sbilanciamento dell'interesse pubblico, non applicando alcuna procedura concorsuale aperta, anche allo scopo di garantire parità di trattamento di quanti potenzialmente interessati ad ottenere la medesima concessione di beni ed evitare parzialità e preferenze indebite nella attribuzione.
PRESO ATTO CHE:
- è quanto mai urgente evitare manovre speculative e rafforzare la «funzione sociale e pubblica» degli immobili di proprietà comunale, anche attraverso un più attento monitoraggio pubblico della gestione patrimoniale che assicuri maggiore trasparenza;
- è, altresì, urgente, dare avvio alla stesura di un regolamentoche disciplini le fattispecie concernenti la concessione di diritti personali di godimento sugli immobili comunali;
IMPEGNA LA GIUNTA:
- ad attivare tempestivamente tutte le opportune misure di competenza, volte ad introdurre forme capillari ed efficaci di monitoraggio, di controllo e di governo pubblico della gestione e della concessione di diritti personali di godimento sul patrimonio immobiliare e demanio comunali, garantendoun equo contemperamento tra l'esigenza di assicurare la maggior «funzione sociale» e di «interesse pubblico» del citato patrimonio, a vantaggio, soprattutto, delle fasce di popolazione deboli, e quella di favorire un'adeguata valorizzazione dello stesso, anche a tutela di un'effettiva e strutturale stabilità finanziaria dell'Ente proprietario;
- a predisporre ogni opportuna iniziativa, anche di carattere regolamentare, volta ad eliminare le criticità denunciate in premessa e ad assicurare un quadro regolatorio certo ed uniforme in materia di concessione di diritti personali di godimento sul patrimonio immobiliare e demanio comunali;
- a riferire al Consiglio Comunale con periodicità bimestrale sull'andamento della gestione in argomento, con particolare riferimento a introiti, affidamento/concessioni e manutenzione;
- a tale scopo, a dar mandato al Dirigente del Settore II, Servizi Tecnici, di predisporre una attenta e completa ricognizione del patrimonio disponibile, indisponibile e del demanio entro 60 giorni dalla approvazione della presente mozione.



I Consiglieri Comunali
Michelangelo De Chirico
Mariangela Galliani
Michele Grassi
Roberto Lusito
Gaetano Minutillo
Nicola Morrone
Giampaolo Sigrisi
Giuseppe Volpe