Niente botti a Natale e Capodanno, il sindaco firma l'ordinanza
Le violazioni saranno punite con sanzioni amministrative da 100 a 150 euro
sabato 23 dicembre 2017
7.30
Niente botti a Natale e a Capodanno. Così come negli anni passati, anche a Terlizzi il sindaco Gemmato ha firmato l'ordinanza che vieta la vendita ambulante e l'accensione o la detonazione di fuochi d'artificio, petardi, bombette e mortaretti.
In particolare l'ordinanza pone diversi divieti: innanzitutto il divieto assoluto e senza eccezioni di utilizzo di fuochi pirotecnici professionali, quelli cioé non a libera vendita. Si tratta di fuochi il cui utilizzo è legato a una licenza specifica, per cui non sono consentiti in nessun caso. Il secondo divieto fa riferimento alla vendita in forma ambulante di ogni tipo di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3. In altre parole anche i giochi pirotecnici a cosiddetta «libera vendita», catalogati dalla legge come a basso e medio rischio potenziale con rumorosità non nociva per la salute umana, non potranno essere venduti in forma ambulante. Alle bancarelle per strada sarà concessa solo la vendita dei fuochi di categoria 1, quelli con «un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati» tipo le cosiddette «fontanine». Anche in quest'ultimo caso, tuttavia, la vendita non sarà consentita ai minori di 14 anni. Vietato anche vendere fuochi d'artificio di categoria 2 e 3 ai minori di 18 anni, fermo restando il divieto assoluto di vendita al pubblico «dei prodotti riservati a un utilizzo professionale a opera di personale abilitato».
Altro punto cruciale. A prescindere dalla tipologia, non sarà consentita l'accensione di alcun fuoco d'artificio a effetto detonante o dotato di propulsione in luogo pubblico o in luogo privato se quest'ultimo può comportare danni a proprietà pubbliche o ad altre proprietà non consenzienti. A tal proposito la novità dell'ordinanza è che la responsabilità ricade non solo su chi dovesse accendere i fuochi, ma anche su chi consentisse di farlo da «finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia»: tutti i cittadini che hanno disponibilità di una spazio che si affaccia su un luogo pubblico non potranno consentire a chicchessia l'uso di dette aree per l'accensione di fuochi d'artificio.
Le violazioni saranno punite con sanzioni amministrative da 100 a 150 euro. i trasgressori saranno denunciati all'autorità giudiziaria.
In particolare l'ordinanza pone diversi divieti: innanzitutto il divieto assoluto e senza eccezioni di utilizzo di fuochi pirotecnici professionali, quelli cioé non a libera vendita. Si tratta di fuochi il cui utilizzo è legato a una licenza specifica, per cui non sono consentiti in nessun caso. Il secondo divieto fa riferimento alla vendita in forma ambulante di ogni tipo di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3. In altre parole anche i giochi pirotecnici a cosiddetta «libera vendita», catalogati dalla legge come a basso e medio rischio potenziale con rumorosità non nociva per la salute umana, non potranno essere venduti in forma ambulante. Alle bancarelle per strada sarà concessa solo la vendita dei fuochi di categoria 1, quelli con «un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati» tipo le cosiddette «fontanine». Anche in quest'ultimo caso, tuttavia, la vendita non sarà consentita ai minori di 14 anni. Vietato anche vendere fuochi d'artificio di categoria 2 e 3 ai minori di 18 anni, fermo restando il divieto assoluto di vendita al pubblico «dei prodotti riservati a un utilizzo professionale a opera di personale abilitato».
Altro punto cruciale. A prescindere dalla tipologia, non sarà consentita l'accensione di alcun fuoco d'artificio a effetto detonante o dotato di propulsione in luogo pubblico o in luogo privato se quest'ultimo può comportare danni a proprietà pubbliche o ad altre proprietà non consenzienti. A tal proposito la novità dell'ordinanza è che la responsabilità ricade non solo su chi dovesse accendere i fuochi, ma anche su chi consentisse di farlo da «finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia»: tutti i cittadini che hanno disponibilità di una spazio che si affaccia su un luogo pubblico non potranno consentire a chicchessia l'uso di dette aree per l'accensione di fuochi d'artificio.
Le violazioni saranno punite con sanzioni amministrative da 100 a 150 euro. i trasgressori saranno denunciati all'autorità giudiziaria.