ZTL, il Comune presenta un vademecum che spiega come funzionerà

Quali aree sono interessate? Chi potrà circolare? A chi rivolgersi per le autorizzazioni?

giovedì 3 settembre 2015 8.33
QUANDO ENTRERA' IN VIGORE LA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)?
A partire dal 5 settembre, l'accesso all'interno della Zona a Traffico Limitato (ZTL) sarà controllato con il rilevamento elettronico delle targhe dei veicoli non autorizzati.
E' stata prevista l'attuazione della ZTL Dal 5 settembre in via sperimentale e dal 12 ottobre in via ufficiale.

QUALE ZONA SARA' INTERESSATA DALLA ZTL?
La ZTL sarà così perimetralmente circoscritta:
Corso Vittorio Emanuele dall'intersezione con la via Sarcone, via Savoia dall'intersezione con largo Savoia, piazza IV Novembre dall'intersezione con Corso Garibaldi, piazza Cavour dall'intersezione con Corso Dante,
Tutte le aree di sosta a pagamento e libere istituite su piazza IV Novembre, piazza Cavour, corso Vittorio Emanuele Il, Corso Umberto durante l'orario di chiusura della Z.t.l., saranno interdette al parcheggio.

IN QUALI GIORNI E IN QUALI FASCE ORARIE SARA' IN VIGORE LA ZTL?
Nella zona a traffico limitato, come in premessa delimitata, l'accesso e la circolazione dei veicoli, eccezion fatta per quelli regolarmente autorizzati sono vietati:
-nel periodo 1° novembre - 31 marzo:
- nei giorni feriali e festivi dalle ore 19,00 alle ore 22,00;
- nei giorni festivi dalle ore 10,00 alle ore 13,00;
- nel periodo 1° aprile - 31 ottobre:
- nei giorni feriali e festivi dalle ore 20,00 alle ore 23,00;
- nei giorni festivi dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

Al momento non sono previsti sistemi semaforici che avvisino i cittadini (o chi arriverà da fuori città) quando è consentito circolare e quando invece è attiva la ZTL. Dal Comune però fanno sapere che i semafori sono stati già acquistati e che saranno montati presto.


CHI POTRA' RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE A CIRCOLARE NELLA ZTL?
Nelle more dell'attivazione del sistema di rilevamento ed applicazione delle conseguenti sanzioni per i non autorizzati, si invitano i cittadini interessati a fare richiesta della prescritta autorizzazione.
Possono chiedere l'autorizzazione al solo transito nella Z.t.l.:
a) i nuclei familiari che abbiano residenza anagrafica nella Z.t.l., ivi compreso Corso Umberto I, via Amedeo, via Savoia (tratto compreso tra la fine di Largo Savoia e Piazza IV Novembre), via Regina Margherita (tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele e via Foscolo), su cui si accede necessariamente transitando nella Z.t.l., al cui interno vi sia almeno un soggetto - abilitato alla guida - proprietario di autoveicoli o quadricicli a motore;
b) i proprietari di motocicli e ciclomotori - abilitati alla guida -, che abbiano residenza anagrafica nella Z.t.l.;
c) I nuclei familiari o i singoli che dimostrino di dimorare temporaneamente all'interno della Z.t.l. in alloggi di proprietà o in locazione o, comunque, nella loro disponibilità, che dimostrino tale status possono chiedere l'autorizzazione temporanea all'accesso ed alla sosta all'interno dell'area, secondo le modalità di cui alla lett. a).

CHI POTRA' RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE PER IL CARICO E SCARICO DI MERCI O PER IL TRASPORTO DI PERSONE?
In aggiunta ai soggetti individuati, è riconosciuto il diritto di richiedere un'autorizzazione al solo transito nella Z.t.l., al solo fine di carico e scarico merci con veicoli di proprietà:
a) I titolari di locali di proprietà ubicati nella Z.t.l. ovvero di attività commerciali, laboratori artigianali, pubblici esercizi ed attività assimilabili, in ragione di nr. 1 (una) autorizzazione per attività;
b) I titolari di imprese artigiane, per l'esecuzione di lavori di piccola manutenzione che non richiedano atti di assenso da parte dell'Amministrazione, o lavori assentiti con s.c.i.a. ovvero muniti di permesso di costruire;
c) Ai familiari di persone residenti nella Z.t.l. sprovviste di abilitazione alla guida ed affette da patologie - debitamente accertate e certificate dal competente Ufficio medico-legale della ASL - che incidano gravemente sulla loro capacità di deambulazione, possono essere rilasciate, a richiesta, autorizzazioni provvisorie al solo transito, rapportato all'esigenza di una breve fermata che consenta la salita o la discesa del congiunto, valide anche un solo giorno, il tutto nell'ordine di nr. 1 (una) autorizzazione per nucleo familiare residente. L'autorizzazione sarà riferita al veicolo di proprietà del richiedente e la sua validità resta legata al permanere del possesso dei requisiti.

IN QUALI CASI NON SI APPLICANO LE REGOLE DELLA ZTL?
Le limitazioni, i divieti e gli obblighi riguardanti la Z.t.l. previsti dalla presente deliberazione, non si applicano, inoltre, a:
velocipedi e veicoli a braccia;
veicoli adibiti a servizi religiosi o funebri;
veicoli per servizi di piazza (anche se provenienti da altri comuni);
veicoli al servizio di enti pubblici impiegati nell'espletamento di un pubblico servizio;
veicoli al servizio di medici, muniti di regolare contrassegno, in visita domiciliare i quali, entro il termine perentorio di dieci giorni dall'attraversamento del varco ZTL abbiano provveduto a comunicare tramite PEC alla Polizia Municipale - Comune di Terlizzi, preferibilmente su apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Terlizzi, indicando generalità del paziente con relativo indirizzo unitamente a data ed ora della visita medica;
veicoli adibiti a servizi di emergenza o di protezione civile, veicoli militari o di polizia, veicoli impegnati nel servizio di nettezza urbana, veicoli al servizio di Ministeri, Enti, Aziende, Istituzioni;
veicoli al servizio di invalidi muniti di regolare contrassegno;
i clienti di alberghi, hotel, pensioni, affittacamere e bed & breakfast ubicati in aree ricadenti nella ZTL, previa comunicazione preventiva al Comando della P.M.
l SOGGETTI INTERESSATI SONO COMUNQUE OBBLIGATI A FARNE REGOLARE RICHIESTA. Le autorizzazioni al solo transito nella Z.t.l. possono essere richieste o direttamente c/o il Comando P. M. o collegandosi al sito del Comune di Terlizzi area Polizia Municipale.

A QUANTO AMMONTANO LE SANZIONI PER I CONTRAVVENTORI?
Ai trasgressori verrà applicata per la circolazione:
- sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 commi 9 e 14 del vigente Codice della Strada. "Pagamento entro 5 giorni dalla notifica del verbale € 56,70, pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla notifica del verbale € 81,00, pagamento oltre sessanta giorni dalla notifica del verbale € 163,00" + spese di notifica.

- ai sensi dell'art. 198 c. 2 del C.d.S. si applicherà una sanzione per ogni singolo accesso in Z.t.l., vale a dire che il trasgressore risponde di ogni singola violazione per ogni transito irregolare attraverso i diversi accessi in Z.t.l.

Ai trasgressori verrà applicata per la sosta:
- sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 158 commi 2 l) e 6 del vigente Codice della Strada. "Per ciclomotori e motoveicoli a 2 ruote pagamento entro 5 giorni dalla notifica del verbale € 16,80, pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla notifica del verbale € 24,00, pagamento oltre sessanta giorni dalla notifica del verbale € 49,00" + spese di notifica. "Per i restanti veicoli pagamento entro 5 giorni dalla notifica del verbale € 28,70, pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla notifica del verbale € 41,00, pagamento oltre sessanta giorni dalla notifica del verbale € 84,50" + spese di notifica.