Coronavirus, l'attività sportiva prosegue a porte chiuse
Il mondo dello sport non si ferma e sotto indicazioni del Consiglio dei Ministri continua la stagione senza pubblico e seguendo stringenti direttive
giovedì 5 marzo 2020
07.00
Anche il mondo dello sport cede il passo alla situazione di emergenza che sta coinvolgendo tutto il Paese. Il Coronavirus o Covid 19 va fermato, senza tuttavia ingenerare psicosi. Dopo lo svilupparsi a macchia di leopardo nella nostra penisola dei contagi, il Consiglio dei Ministri si è riunito ed ha fatto chiarezza anche in materia di eventi, manifestazioni, partite ed allenamenti.
Nonostante tante restrizioni, il mondo dello sport non si ferma. Gli allenamenti pertanto proseguiranno, così come le gare che avranno luogo, in tutte le discipline a porte chiuse. Di seguito la parte del Decreto che impone regole transitorie alle manifestazioni sportive. (F.P.)
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Art 1
Misure per il contrasto il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi COVID-19
1 Allo scopo di scopo e contenere il diffondersi del del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità, è altre si differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale,
b) sono sospese le manifestazioni e B li eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d)
c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°marzo 2020 (zone rosse, ndr), e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio del COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti, e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sua possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d);
d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi pos universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate presso i ministeri dell'intero e della difesa;
ART. 2
(Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale)
1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:
e) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovono e favoriscono le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assemblamento di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati.
Nonostante tante restrizioni, il mondo dello sport non si ferma. Gli allenamenti pertanto proseguiranno, così come le gare che avranno luogo, in tutte le discipline a porte chiuse. Di seguito la parte del Decreto che impone regole transitorie alle manifestazioni sportive. (F.P.)
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Art 1
Misure per il contrasto il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi COVID-19
1 Allo scopo di scopo e contenere il diffondersi del del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità, è altre si differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale,
b) sono sospese le manifestazioni e B li eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d)
c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°marzo 2020 (zone rosse, ndr), e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio del COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti, e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sua possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d);
d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi pos universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate presso i ministeri dell'intero e della difesa;
ART. 2
(Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale)
1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:
e) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovono e favoriscono le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assemblamento di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati.