Real Rodi Garganico-Real Olimpia Terlizzi si recupererà domenica 4 febbraio

Fischio d'inizio alle ore 15.00 al 'Teodoro Moretti'

giovedì 25 gennaio 2024
A cura di Francesco Pittò
Il Giudice Sportivo si è espresso: la gara Real Rodi Garganico-Real Olimpia Terlizzi, valevole per il 13° turno del girone A del campionato di Seconda Categoria, non giocata il 17 dicembre scorso a causa di un'avaria al pullman del sodalizio rossoblù, si disputerà domenica 4 febbraio alle ore 15.00 sul sintetico dello stadio 'Teodoro Moretti' di Rodi Garganico.

Della data e dell'ora del recupero lo si evince nel Comunicato Ufficiale n° 121 del 18 gennaio 2024 del Comitato Regionale Puglia della FIGC, di cui riportiamo integralmente il passaggio:

«Gare del 17/12/2023, decisioni del Giudice Sportivo, gara Real Rodi Garganico-Real Olimpia Terlizzi.
Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato che con reclamo tempestivamente preannunciato e comunicato a controparte, la ASD Real Olimpia Terlizzi proponeva ricorso avverso la gara in oggetto, sostenendo che i propri tesserati non erano riusciti a raggiungere in tempo utile l'impianto sportivo di Rodi Garganico, a causa di un'avaria occorsa all'impianto frenante del proprio mezzo di trasporto. che a sostegno di quanto dedotto, la ASD Real Olimpia Terlizzi ha prodotto Relazione di Servizio dei Carabinieri in Peschici (FG), intervenuti in loco per constatare l'avaria occorsa al mezzo di trasporto della ricorrente; che la ASD Real Rodi Garganico ha prodotto proprie controdeduzioni, concludendo per il rigetto del reclamo, poiché sfornito di idonea documentazione giustificativa; che, nella fattispecie in oggetto, a parere del Giudice Sportivo sussistono le ragioni previste dall'Ordinamento sportivo per la causa di forza maggiore, posto che la documentazione allegata da prova dell'evento. tanto premesso, visto ed applicato l'art. 55 delle NOIF delibera di accogliere il reclamo proposto dalla ASD Real Olimpia Terlizzi e per l'effetto demandare al Comitato Regionale Puglia in ordine a quanto di sua competenza per la riprogrammazione della gara non disputata; di non addebitare la tassa ricorso in considerazione dell'accoglimento dello stesso».