Politica
Il Ministero dell'Interno nega a Francesca Panzini il ruolo di revisore dei conti presso il Comune di Noci
È necessaria, però, prima la cancellazione dal registro. E D'Amato attacca Gemmato
Terlizzi - sabato 14 settembre 2019
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Un nuovo brutto colpo viene assestato a Francesca Panzini, ex dirigente del I settore affari economici a Terlizzi, per l'impossibilità di ricoprire il ruolo di revisore dei conti presso il Comune di Noci.
È quanto stabilito di recente dal Ministero dell'Interno che, tramite l'Ufficio consulenza per gli affari economico-finanziari della Direzione centrale della finanza locale, ha dissipato i dubbi dell'Amministrazione comunale nocese sulla sussistenza di condizioni di ineleggibilità per un soggetto interdetto in maniera perpetua dai pubblici uffici.
Si ricorda, infatti, che lo scorso gennaio Panzini è stata condannata in primo grado, nell'ambito del processo Censum, dal Tribunale di Trani alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione, perché ritenuta colpevole dei reati di peculato continuato in concorso e di abuso di ufficio continuato, cui è stata aggiunta la pena accessoria dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici.
La richiesta di delucidazioni da parte del sindaco di Noci, Domenico Nisi, trae origine dal decreto sindacale del 26 agosto del primo cittadino terlizzese, Ninni Gemmato, il quale aveva autorizzato Francesca Panzini, riconosciuta ancora come dirigente comunale, a svolgere l'incarico di componente dell'Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di Noci per il triennio 2019-2022.
Ebbene, a tal riguardo, l'Ufficio in questione del Ministero dell'Interno ha innanzitutto osservato che la cancellazione di Panzini dall'elenco dei revisori dei conti degli enti locali è subordinata all'eventuale provvedimento di sospensione o cancellazione della medesima dal Registro dei revisori legali, dove risulta tuttora iscritta.
Tuttavia, viene precisato che le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità dei revisori dei conti degli enti locali sono disciplinate dall'art. 236 del d.lgs. 267/2000 il quale richiama il primo comma dell'art. 2399 del Codice civile: in breve, tra le diverse ipotesi considerate, non possono essere eletti alla carica e, se eletti decadono, coloro i quali sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Situazione, quest'ultima, in cui si trova appunto Francesca Panzini.
L'Ufficio di consulenza ministeriale, inoltre, ha effettuato ulteriori approfondimenti, considerando anche il quadro normativo di cui alla legge n. 190/2012 e ai decreti legislativi n. 235/2012 e n. 39/2013, oltre a sottoporre la tematica in esame all'attenzione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
Alla luce dei diversi accertamenti, il responso del Ministero dell'Interno è stato chiaro, sussistendo nel caso di specie presupposti di incompatibilità, così come afferma nella parte conclusiva del documento:«Tutto ciò premesso, si può ritenere che, nel caso specifico, sussistano anche i presupposti di incompatibilità previsti dal combinato disposto di cui agli articoli 10, commi 1 e 2 e 15, comma 1, del decreto legislativo n. 235/2012 e, con riferimento alle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, relativa a condanna, anche non definitiva, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale».
Non sono mancate le reazioni da parte delle opposizioni terlizzesi. Vito D'amato, consigliere comunale di Città Civile, ha rilasciato un commento al vetriolo sulla vicenda: «Risultano evidenti la "leggerezza" e la solerzia del sindaco (non riscontrata per risolvere i problemi dei cittadini) nel rilasciare un'autorizzazione alla ex dirigente condannata in primo grado ed interdetta da pubblici uffici. Atto dovuto - continua il Consigliere comunale - ? Può darsi...ma non sarebbe stato più onesto e trasparente segnalare a chi di dovere (Prefettura) la situazione della candidata? Peccato - ha concluso D'Amato -, altra occasione persa per dimostrare alla cittadinanza una distanza piena da una pagina triste per la nostra città».
È quanto stabilito di recente dal Ministero dell'Interno che, tramite l'Ufficio consulenza per gli affari economico-finanziari della Direzione centrale della finanza locale, ha dissipato i dubbi dell'Amministrazione comunale nocese sulla sussistenza di condizioni di ineleggibilità per un soggetto interdetto in maniera perpetua dai pubblici uffici.
Si ricorda, infatti, che lo scorso gennaio Panzini è stata condannata in primo grado, nell'ambito del processo Censum, dal Tribunale di Trani alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione, perché ritenuta colpevole dei reati di peculato continuato in concorso e di abuso di ufficio continuato, cui è stata aggiunta la pena accessoria dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici.
La richiesta di delucidazioni da parte del sindaco di Noci, Domenico Nisi, trae origine dal decreto sindacale del 26 agosto del primo cittadino terlizzese, Ninni Gemmato, il quale aveva autorizzato Francesca Panzini, riconosciuta ancora come dirigente comunale, a svolgere l'incarico di componente dell'Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di Noci per il triennio 2019-2022.
Ebbene, a tal riguardo, l'Ufficio in questione del Ministero dell'Interno ha innanzitutto osservato che la cancellazione di Panzini dall'elenco dei revisori dei conti degli enti locali è subordinata all'eventuale provvedimento di sospensione o cancellazione della medesima dal Registro dei revisori legali, dove risulta tuttora iscritta.
Tuttavia, viene precisato che le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità dei revisori dei conti degli enti locali sono disciplinate dall'art. 236 del d.lgs. 267/2000 il quale richiama il primo comma dell'art. 2399 del Codice civile: in breve, tra le diverse ipotesi considerate, non possono essere eletti alla carica e, se eletti decadono, coloro i quali sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Situazione, quest'ultima, in cui si trova appunto Francesca Panzini.
L'Ufficio di consulenza ministeriale, inoltre, ha effettuato ulteriori approfondimenti, considerando anche il quadro normativo di cui alla legge n. 190/2012 e ai decreti legislativi n. 235/2012 e n. 39/2013, oltre a sottoporre la tematica in esame all'attenzione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
Alla luce dei diversi accertamenti, il responso del Ministero dell'Interno è stato chiaro, sussistendo nel caso di specie presupposti di incompatibilità, così come afferma nella parte conclusiva del documento:«Tutto ciò premesso, si può ritenere che, nel caso specifico, sussistano anche i presupposti di incompatibilità previsti dal combinato disposto di cui agli articoli 10, commi 1 e 2 e 15, comma 1, del decreto legislativo n. 235/2012 e, con riferimento alle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, relativa a condanna, anche non definitiva, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale».
Non sono mancate le reazioni da parte delle opposizioni terlizzesi. Vito D'amato, consigliere comunale di Città Civile, ha rilasciato un commento al vetriolo sulla vicenda: «Risultano evidenti la "leggerezza" e la solerzia del sindaco (non riscontrata per risolvere i problemi dei cittadini) nel rilasciare un'autorizzazione alla ex dirigente condannata in primo grado ed interdetta da pubblici uffici. Atto dovuto - continua il Consigliere comunale - ? Può darsi...ma non sarebbe stato più onesto e trasparente segnalare a chi di dovere (Prefettura) la situazione della candidata? Peccato - ha concluso D'Amato -, altra occasione persa per dimostrare alla cittadinanza una distanza piena da una pagina triste per la nostra città».